Cosa cambia? Prima della sentenza della Corte Costituzionale, la n. 95 del 3 novembre 2014, chi si vedeva assegnato all’asta un immobile, pagava al fisco quanto dovuto in base al prezzo di aggiudicazione. Ora la sentenza ribalta la giurisprudenza finora seguita. In che modo? Adesso è possibile applicare retroattivamente il meccanismo del “prezzo-valore”, per la determinazione dell’imponibile su base catastale per i trasferimenti immobiliari soggetti a imposta proporzionale di registro, anche sugli atti di acquisto di immobili all’asta per i quali non sia ancora scaduto il termine per chiedere di tale imposta.
Con questa recentissima risoluzione, al contribuente che ad esempio si sia aggiudicato una casa all’asta nel 2011 (e comunque nei tre anni precedenti l’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2014) è stato riconosciuto il diritto di chiedere l’applicazione retroattiva del principio affermato dalla Corte, ottenendo il rimborso dell’imposta di registro pagata in più: se, ad esempio, la casa è stata aggiudicata per euro 100.000,00 ed il contribuente ha pagato l’imposta prima casa di euro 3.000, potrebbe chiedere di tassare il minor valore catastale (ad es di 50.000), ottenendo in rimborso la differenza di euro 1500. Tale richiesta deve tradursi nella presentazione di una domanda di rimborso alla Agenzia delle Entrate correttamente compilata, alla cui predisposizione l’Associazione Notarile Reggiana si dichiara pronta in tempi e costi contenuti.
spiega il notaio Valentina Rubertelli (Presidente della Associazione Notarile Procedure Esecutive) _ non è dato conoscere quanti siano esattamente gli aggiudicatari aventi diritto al rimborso in questione: occorre che l’Associazione delle Esecuzioni Immobiliari di Reggio Emilia abbia il tempo materiale di spulciare fascicolo per fascicolo per individuare, tra tutti gli aggiudicatari, i soli acquirenti persone fisiche, che abbiano comprato una abitazione e che se la siano aggiudicati ad un prezzo senz’altro più elevato della rendita catastale. C’è, infatti, anche da considerare l’eventualità che, in seguito alla serie di ribassi cui le vendite all’asta sono soggette, il prezzo pagato sia andato ancora più giù del valore catastale, per cui in questo caso non converrebbe affatto invocare il principio sdoganato da quest’ultima normativa>